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Sospensione dell’attività per gravi violazioni sul lavoro: la circolare dell'ispettorato chiarisce


L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 che fornisce i chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.lgs. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato modificato per arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Il nuovo testo dell’art. 14 del D.lg. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

· Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;

· Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).


Di seguito, schema come da circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.

Violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato 1, D.lgs. n. 81/2008)

Tipologia di violazione

Condizione per l’adozione del provvedimento

Condizioni per la revoca del provvedimento

Mancata elaborazione del DVR

Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR.

In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, comma 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell’arresto).

​· Elaborazione ed esibizione del DVR;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro

Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

​e il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, comma 4 TUSL), il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo.

In tal caso, se il documento viene prodotto con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all’annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro prevista dall’art. 55, comma 5, lett. f);

​Revoca non necessaria

Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, comma 2, TUSL)

​Redazione ed esibizione del PEE;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro.

Mancata formazione ed addestramento

l provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei seguenti casi previsti dal TUSL:

· Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);

· Art. 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);

· Art. 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

· Art. 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);

· Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

​ Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato;

· In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS (cfr. art. 17, co. 1 lett. b); artt. 31 e 32 del TUSL).

​Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezza

​Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h);

N.B.: L’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature” (art. 96, comma1 bis TUSL; es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere).

· Elaborare ed esibire il POS;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

​La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati).

​ Fornitura ai lavoratori di idonei DPI;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.

Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

​Predisporre idonee protezioni verso il vuoto;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

​· Predisporre adeguate armature di sostegno;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

​Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

​ Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

​Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica;

· Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

​Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale);

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Il provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta).

· Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

· Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.



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